Associazione Professionale Campus Centro Formazione Cinofila

Regolamento per il rilascio dell’attestazione associativa

 

Scarica il pdf 

 

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ASSOCIATIVA DI QUALITÀ DEI SERVIZI PROFESSIONALI PRESTATI
ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4

Premessa
Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell’attestazione associativa rilasciata dall’Associazione Professionale Campus Centro Formazione Cinofila, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
L’attestazione associativa è rilasciata esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dai regolamenti associativi interni e ha la finalità di attestare, nei confronti dell’utenza e dei cittadini consumatori, la regolare iscrizione dell’associato, il rispetto degli standard qualitativi e deontologici adottati dall’Associazione e l’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale continuo.
L’attestazione non costituisce certificazione pubblica, abilitazione professionale, riconoscimento legale della professione né certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 13/2013. Le linee guida MIMIT 2025 richiedono che tale natura sia chiarita senza ambiguità nella documentazione associativa e nel sito web.


Art. 1 – Oggetto dell’attestazione associativa
L’Associazione può rilasciare ai propri associati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, un’attestazione associativa di qualità dei servizi professionali prestati.
L’attestazione riguarda esclusivamente:

●    la regolare iscrizione all’Associazione;
●    la coerenza dell’attività svolta con gli ambiti professionali rappresentati dall’Associazione;
●    il rispetto del Codice Etico e Deontologico;
●    il rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale continuo;
●    la permanenza dei requisiti associativi richiesti.

L’attestazione non può essere utilizzata in modo da farla apparire come certificazione di competenze, qualifica professionale avente valore legale o titolo abilitante.


Art. 2 – Requisiti per il rilascio
L’attestazione associativa può essere rilasciata esclusivamente agli associati che:

1.    risultano regolarmente iscritti all’Associazione e inseriti nel Registro Associativo degli Iscritti;

2.    hanno completato un percorso formativo coerente con gli standard associativi e con l’ambito professionale dichiarato;
3.    possiedono esperienza professionale documentabile o altri requisiti coerenti con il profilo professionale di riferimento;
4.    hanno sottoscritto e rispettano lo Statuto, il Codice Etico e Deontologico e i regolamenti associativi vigenti;
5.    risultano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale continuo previsti dall’Associazione;
6.    non sono destinatari di provvedimenti disciplinari incompatibili con il rilascio o il mantenimento dell’attestazione.
Il rilascio dell’attestazione presuppone una verifica documentale interna della posizione associativa e della sussistenza dei requisiti sopra indicati.


Art. 3 – Contenuto dell’attestazione
L’attestazione associativa riporta, secondo il modello adottato dall’Associazione:

●    la denominazione dell’Associazione;
●    i dati identificativi dell’associato;
●    il riferimento alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4;
●    l’indicazione della regolare iscrizione all’Associazione;
●    il riferimento ai servizi professionali prestati nell’ambito dell’attività dichiarata;
●    il richiamo al rispetto degli standard qualitativi e deontologici dell’Associazione;
●    l’eventuale riferimento al percorso formativo associativo e all’aggiornamento continuo, nei limiti in cui ciò non alteri la natura dell’attestazione.
L’attestazione deve essere redatta in modo veritiero, trasparente e non equivoco, in coerenza con il fac-simile associativo e con le informazioni rese pubbliche sul sito web.


Art. 4 – Procedura di rilascio
La richiesta di rilascio dell’attestazione è presentata dall’associato secondo le modalità stabilite dall’Associazione.
La verifica dei requisiti è svolta dalla funzione associativa competente, con il supporto della Segreteria amministrativa e, ove necessario, della funzione incaricata della formazione continua.
L’attestazione è rilasciata solo a seguito di verifica positiva della documentazione e della regolarità della posizione associativa.
In caso di mancanza dei requisiti o di documentazione insufficiente, l’Associazione può richiedere integrazioni o rigettare la richiesta con comunicazione motivata.


Art. 5 – Durata e rinnovo
L’attestazione associativa ha validità annuale. Per il rinnovo, l’iscritto deve dimostrare:

●    la permanenza della regolare iscrizione all’Associazione;
●    il rispetto del Codice Etico e Deontologico;
●    il rispetto degli obblighi associativi;
●    l’avvenuto svolgimento di almeno 12 ore di aggiornamento professionale nel corso dell’anno precedente, salvo eventuali diversi criteri stabiliti dall’Associazione.
Il rinnovo dell’attestazione è subordinato alla verifica positiva della posizione dell’associato.


Art. 6 – Sospensione e revoca
L’attestazione associativa può essere sospesa o revocata nei seguenti casi:

●    violazione del Codice Etico e Deontologico;
●    perdita dei requisiti associativi richiesti;
●    mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale continuo;
●    dichiarazioni non veritiere o documentazione non conforme;
●    comportamenti contrari ai principi, agli scopi e ai regolamenti dell’Associazione;
●    applicazione di sanzioni disciplinari incompatibili con il mantenimento dell’attestazione.

La sospensione o la revoca sono adottate secondo il sistema disciplinare associativo e nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, in coordinamento con quanto previsto dal Codice Etico e Deontologico.


Art. 7 – Coordinamento con il Codice Etico e Deontologico
Il rilascio e il mantenimento dell’attestazione associativa sono strettamente subordinati al rispetto del Codice Etico e Deontologico dell’Associazione.
Le violazioni del Codice Etico e Deontologico, classificate secondo gravità, possono incidere sul rilascio, sul rinnovo o sul mantenimento dell’attestazione associativa, secondo quanto stabilito dal sistema disciplinare interno.
L’Organo di Vigilanza / Commissione Disciplinare, già previsto nell’organigramma associativo, è competente a valutare le violazioni rilevanti ai fini disciplinari e i loro effetti sulla posizione dell’associato e sull’attestazione associativa.


Art. 8 – Pubblicità e trasparenza
L’Associazione può dare evidenza sul proprio sito ufficiale dell’elenco aggiornato degli associati in possesso di attestazione associativa, nel rispetto dei principi di pertinenza, minimizzazione dei dati personali e trasparenza verso l’utenza.
Le informazioni pubblicate devono essere:

●    veritiere;
●    aggiornate;
●    coerenti con la documentazione associativa;
●    non fuorvianti per utenti e cittadini consumatori.

L’Associazione assicura la coerenza tra attestazione, regolamenti interni, sito web, sportello di garanzia e procedura di gestione reclami e segnalazioni.


Art. 9 – Tutela dell’utenza
L’attestazione associativa si inserisce nel sistema di garanzie predisposto dall’Associazione a tutela degli utenti e dei cittadini consumatori, comprensivo di:
●    Codice Etico e Deontologico;
●    sistema disciplinare interno;
●    sportello di garanzia e tutela dell’utente;
●    procedura di gestione qualità, reclami e segnalazioni;
●    obblighi di aggiornamento professionale continuo.

L’Associazione garantisce che l’attestazione venga utilizzata nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con le informazioni rese all’utenza.


Art. 10 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e resta valido fino a nuova deliberazione.


Approvazione
Approvato dall’organo competente dell’Associazione in data 06/08/2025

Stai cercando un professionista per il tuo cane?

 

Trova un professionista

 


Eventi di formazione