Associazione Professionale Campus Centro Formazione Cinofila

Regolamento del Registro Professionale dell’Associazione

 

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REGOLAMENTO DEL REGISTRO ASSOCIATIVO DEGLI ISCRITTI
Premessa / Finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di iscrizione, mantenimento, rinnovo, sospensione e cancellazione dal Registro Associativo degli Iscritti dell’Associazione Professionale “Campus Centro Formazione Cinofila”, costituita ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
L’Associazione, priva di scopo di lucro e senza vincolo di rappresentanza esclusiva, promuove la qualità dei servizi professionali resi dai propri associati, la formazione continua, il rispetto delle regole deontologiche e la tutela degli utenti e dei cittadini consumatori, nel settore cinofilo e nei relativi ambiti professionali di riferimento.
In particolare, l’Associazione rappresenta professionisti operanti, tra gli altri, nei seguenti ambiti:

●    operatore specializzato nell’addestramento dei cani di assistenza;
●    operatore di canile e gestione di strutture cinofile;
●    ulteriori profili professionali coerenti con lo Statuto, con le attività associative effettivamente svolte e con il settore cinofilo, educativo e assistenziale rappresentato dall’Associazione.
Il Registro Associativo degli Iscritti costituisce uno strumento interno di organizzazione, trasparenza e qualificazione associativa, finalizzato a raccogliere i nominativi degli associati in possesso dei requisiti stabiliti dall’Associazione per l’accesso, il mantenimento dell’iscrizione e l’eventuale rilascio dell’attestazione associativa prevista dalla Legge 4/2013.

Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Associazione
l’Associazione Professionale “Campus Centro Formazione Cinofila”, costituita ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Registro Associativo degli Iscritti
l’elenco interno aggiornato dei soci che risultano ammessi all’Associazione e in regola con i requisiti previsti dal presente Regolamento.
Associato iscritto
il soggetto che ha presentato domanda di iscrizione, è stato ammesso secondo le regole associative e risulta regolarmente inserito nel Registro Associativo degli Iscritti.
Attività professionali di riferimento
le attività professionali esercitate nel settore cinofilo e negli ambiti collegati alla formazione, gestione e addestramento del cane, con particolare riferimento a:
●    operatore specializzato nell’addestramento di cani di assistenza;

●    operatore di canile e gestione di strutture cinofile;
●    ulteriori figure professionali coerenti con lo Statuto, con i regolamenti associativi e con le attività effettivamente rappresentate dall’Associazione.
Formazione continua
l’insieme delle attività periodiche di aggiornamento professionale, teoriche, pratiche o seminariali, finalizzate al mantenimento degli standard qualitativi e deontologici richiesti agli associati.
Attestazione associativa
l’attestazione rilasciata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti associativi. Essa non costituisce certificazione pubblica, abilitazione professionale né certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 13/2013.

Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione
Per ottenere l’iscrizione al Registro Associativo degli Iscritti il richiedente deve:

1.    presentare domanda scritta mediante l’apposita modulistica predisposta dall’Associazione;
2.    dichiarare e documentare il possesso di un percorso formativo, di esperienze professionali o di requisiti coerenti con l’ambito di attività rappresentato dall’Associazione;
3.    accettare e sottoscrivere lo Statuto, il presente Regolamento, il Codice Etico e Deontologico e gli altri regolamenti associativi vigenti;
4.    impegnarsi a rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale continuo stabiliti dall’Associazione;
5.    versare la quota associativa o di iscrizione eventualmente prevista.

I requisiti di accesso sono valutati con riferimento al profilo professionale dichiarato dal richiedente e alla coerenza dello stesso con gli ambiti professionali rappresentati dall’Associazione.
L’iscrizione presuppone il possesso di requisiti coerenti con la natura privatistica e volontaria dell’Associazione e con i criteri qualitativi adottati dalla stessa, senza che ciò comporti in alcun modo il riconoscimento legale o pubblico della professione rappresentata.

Art. 3 – Modalità di iscrizione e ammissione
La domanda di iscrizione è esaminata dal Consiglio Direttivo o dalla funzione associativa incaricata dell’istruttoria delle domande, che verifica:
●    la completezza della documentazione presentata;
●    la coerenza dei titoli o delle esperienze dichiarate con l’ambito associativo di riferimento;
●    la sottoscrizione della documentazione obbligatoria;
●    il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti associativi.

In caso di esito positivo, il richiedente è ammesso all’Associazione e inserito nel Registro Associativo degli Iscritti con attribuzione di un numero progressivo interno.
In caso di documentazione incompleta o non conforme, l’Associazione può richiedere integrazioni o rigettare la domanda con comunicazione motivata.

Art. 4 – Durata dell’iscrizione e rinnovo
L’iscrizione al Registro Associativo degli Iscritti ha validità annuale e si rinnova previo accertamento:

●    del permanere dei requisiti associativi;
●    del rispetto degli obblighi deontologici;
●    del rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale continuo;
●    del versamento della quota associativa eventualmente dovuta.

Il rinnovo dell’iscrizione costituisce presupposto per il mantenimento degli eventuali effetti associativi connessi, inclusa, ove ricorrano i presupposti di legge e regolamentari, la possibilità di rilascio o rinnovo dell’attestazione associativa.

Art. 5 – Registro Associativo e trasparenza
L’Associazione mantiene aggiornato il Registro Associativo degli Iscritti, contenente almeno:

●    nome e cognome dell’associato;
●    numero progressivo di iscrizione;
●    data di ammissione;
●    eventuale ambito professionale dichiarato;
●    stato dell’iscrizione;
●    eventuali ulteriori dati associativi interni necessari alla gestione amministrativa.

L’Associazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle esigenze di trasparenza verso utenti e consumatori, può rendere pubbliche sul proprio sito web esclusivamente le informazioni strettamente necessarie e pertinenti ai fini informativi, evitando la diffusione eccedente di dati personali.
L’Associazione garantisce inoltre la tracciabilità delle attività associative e la coerenza tra documentazione interna, sito web e informazioni rese all’utenza.

Art. 6 – Obblighi degli associati iscritti
L’associato iscritto si impegna a:

1.    rispettare lo Statuto, il presente Regolamento, il Codice Etico e Deontologico e le delibere degli organi associativi;
2.    mantenere una condotta corretta, trasparente e rispettosa nei confronti di utenti, colleghi, animali e terzi;
3.    aggiornare tempestivamente i propri dati anagrafici, professionali e di contatto;
4.    rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale continuo previsti dall’Associazione;
5.    non utilizzare espressioni, titoli o formulazioni idonee a far ritenere che l’Associazione attribuisca qualifiche pubbliche, abilitazioni o riconoscimenti professionali aventi efficacia legale;
6.    collaborare con l’Associazione nell’eventuale gestione di richieste di chiarimento, reclami o verifiche attinenti alla propria posizione associativa.


Art. 7 – Formazione continua
L’Associazione promuove la formazione continua degli iscritti quale elemento essenziale per il mantenimento degli standard qualitativi e deontologici.
Gli associati iscritti sono tenuti a partecipare alle attività di aggiornamento secondo quanto previsto dai regolamenti associativi e dalle deliberazioni interne in materia di formazione continua.
Il mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento può incidere sul rinnovo dell’iscrizione e, ove previsto, sul rilascio o mantenimento dell’attestazione associativa.
L’Associazione può organizzare o riconoscere attività formative, seminariali, tecnico-pratiche e di confronto professionale, finalizzate a garantire un costante innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dagli associati.

Art. 8 – Disciplina, sospensione e cancellazione
In caso di violazione dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico e Deontologico o degli altri obblighi associativi, l’Associazione può avviare un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla disciplina interna vigente.
Le violazioni possono comportare, in relazione alla gravità dei fatti:

●    richiamo scritto;
●    sospensione temporanea;
●    cancellazione dal Registro Associativo degli Iscritti;
●    esclusione dall’Associazione, nei casi più gravi previsti dalla disciplina interna.

Il procedimento si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dell’associato, con intervento dell’organo disciplinare competente previsto nell’organigramma associativo vigente.
La sospensione o la cancellazione dal Registro Associativo degli Iscritti comportano la perdita degli effetti associativi connessi, inclusa, ove applicabile, la sospensione o revoca dell’attestazione associativa.

Art. 9 – Diritti degli associati iscritti
Gli associati iscritti hanno diritto di:

●    partecipare alla vita associativa secondo quanto previsto dallo Statuto;
●    accedere ai servizi, alle attività formative e agli strumenti associativi predisposti dall’Associazione;
●    beneficiare delle iniziative di aggiornamento, supporto e promozione predisposte dall’Associazione;
●    essere inseriti nel Registro Associativo con indicazione del proprio ambito professionale di riferimento, secondo le modalità stabilite dall’Associazione;
●    richiedere, ove sussistano i presupposti di legge e regolamentari, il rilascio dell’attestazione associativa prevista dalla Legge 4/2013;
●    essere informati sulle regole associative, sugli obblighi deontologici e sulle modalità di gestione dei reclami e delle segnalazioni.


Art. 10 – Assetto organizzativo di supporto
Ai fini della corretta gestione del Registro Associativo degli Iscritti e delle attività connesse, l’Associazione si avvale delle seguenti funzioni, secondo quanto previsto nell’organigramma vigente:
●    Consiglio Direttivo;
●    Organo di Vigilanza / Commissione Disciplinare;
●    Responsabile Formazione / Commissione Formazione Continua;
●    Segreteria amministrativa / Ufficio iscritti.

Tali funzioni operano in modo coordinato, ciascuna nell’ambito delle competenze attribuite, al fine di garantire trasparenza, tracciabilità, qualità organizzativa e tutela dell’utenza.

Art. 11 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e resta valido fino a nuova deliberazione.

Approvazione
Approvato dall’organo competente dell’Associazione in data 10.06.2025 Il Presidente


Il Segretario

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