CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CAMPUS CENTRO FORMAZIONE CINOFILA
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Il presente Codice Etico e
Deontologico definisce i principi e le norme di condotta che ogni iscritto
all’Associazione è tenuto a rispettare nell’esercizio della propria attività
professionale, con particolare riferimento alle figure dell’Operatore Specializzato nell’Addestramento
di Cani di AssistenzaOperatori e Gestori di Canile, nonché di in
conformità alla Legge 4/2013.
Art. 1 – Principi
generali
- I professionisti aderenti
all’Associazione si impegnano a esercitare la propria attività con lealtà,
competenza, responsabilità, rispetto e trasparenza.
- Il rispetto della dignità
della persona e del benessere animale costituisce fondamento
irrinunciabile della condotta professionale.
- Gli associati si impegnano
ad agire con diligenza e in conformità alle normative nazionali, regionali
e comunitarie vigenti.
Art. 2 – Competenza e
aggiornamento
- Gli iscritti si impegnano
a mantenere e sviluppare le proprie competenze attraverso l’aggiornamento
continuo.
- È dovere del
professionista rifiutare incarichi per i quali non possiede adeguata
formazione o esperienza.
Art. 3 – Relazione
con l’utente e la persona assistita
- Il professionista deve
ispirare la relazione con l’utente al rispetto, all’ascolto, alla
riservatezza e alla centralità della persona.
- È fatto obbligo mantenere
il segreto professionale su ogni informazione acquisita nell’ambito
dell’attività.
- Il professionista si
astiene da ogni forma di discriminazione o abuso.
Art. 4 – Benessere
animale
- L’operatore specializzato
ha il dovere di rispettare in ogni momento l’integrità fisica e
psicologica del cane di assistenza.
- L’addestramento deve
essere svolto con metodi non coercitivi, scientificamente fondati e basati
sul rinforzo positivo.
- Ogni condotta che possa
arrecare danno fisico o psicologico all’animale è eticamente e
deontologicamente inaccettabile.
Art. 5 – Rapporti con
colleghi ed enti
- I rapporti tra iscritti
devono ispirarsi a correttezza, rispetto reciproco e collaborazione.
- È vietata ogni forma di
concorrenza sleale o denigrazione.
- Il professionista
collabora con enti pubblici e privati con spirito costruttivo e
responsabilità.
Art. 6 – Pubblicità e
comunicazione
- Ogni comunicazione verso
l’esterno deve essere trasparente, veritiera e non ingannevole.
- È vietata la pubblicità
comparativa o che generi aspettative non realistiche.
- Il professionista è tenuto
a tutelare l’immagine dell’Associazione nelle sue attività pubbliche.
Art. 7 – Violazioni e
sanzioni
- La violazione del presente
Codice comporta l’apertura di un procedimento disciplinare da parte
dell’Organo di Garanzia e Disciplina.
2.
Le sanzioni
disciplinari applicabili sono quelle previste e graduate dal successivo Art. 9,
secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.
- Il procedimento garantisce
il contraddittorio e il diritto alla difesa.
Art. 8 – Entrata in
vigore e aggiornamenti
- Il Codice entra in vigore
alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
- Eventuali modifiche devono
essere approvate con delibera assembleare.
Art.9- Sanzioni disciplinari e criteri di graduazione
1. Le violazioni del Codice di condotta e deontologico sono valutate secondo i
principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, tenendo conto della
gravità della condotta, dell’eventuale danno o rischio arrecato agli utenti,
agli animali, all’Associazione o alla professione, del grado di colpa, della
recidiva e della condotta successiva alla violazione.
2. Per violazioni lievi, occasionali e prive di conseguenze pregiudizievoli può
essere disposto il richiamo verbale, con annotazione interna del provvedimento.
3. Per violazioni non lievi, per la reiterazione di infrazioni già oggetto di
richiamo o per comportamenti contrari ai doveri di correttezza, trasparenza,
aggiornamento professionale e collaborazione con l’Associazione può essere
disposto il richiamo scritto o la censura.
4. Per violazioni gravi, per recidiva, per uso improprio del nome, dei segni
distintivi o dell’attestazione associativa, per condotte idonee a compromettere
la tutela dell’utente o il prestigio dell’Associazione, può essere disposta la
sospensione temporanea dall’Associazione per un periodo da 15 giorni a 6 mesi,
salvo diversa previsione statutaria.
5. L’espulsione è disposta per violazioni di eccezionale gravità o reiterate,
per dichiarazioni o documentazione false rese all’Associazione, per
comportamenti fraudolenti o gravemente lesivi degli utenti, degli animali o
dell’Associazione, nonché in caso di persistente inosservanza dei provvedimenti
disciplinari.
6. Prima dell’adozione di una sanzione l’associato riceve contestazione scritta
degli addebiti e un termine non inferiore a 15 giorni per presentare memorie o
chiedere di essere ascoltato. Il provvedimento è adottato dall’Organo di
Garanzia e Disciplina con decisione motivata e viene comunicato all’interessato
con modalità idonea a provarne la ricezione.
Versione aggiornata approvata dall’Assemblea in data
20/08/2026