Associazione Professionale Campus Centro Formazione Cinofila

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CAMPUS CENTRO FORMAZIONE CINOFILA

 

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Il presente Codice Etico e Deontologico definisce i principi e le norme di condotta che ogni iscritto all’Associazione è tenuto a rispettare nell’esercizio della propria attività professionale, con particolare riferimento alle figure dell’Operatore Specializzato nell’Addestramento di Cani di AssistenzaOperatori e Gestori di Canile, nonché di in conformità alla Legge 4/2013.


Art. 1 – Principi generali

  1. I professionisti aderenti all’Associazione si impegnano a esercitare la propria attività con lealtà, competenza, responsabilità, rispetto e trasparenza.
  2. Il rispetto della dignità della persona e del benessere animale costituisce fondamento irrinunciabile della condotta professionale.
  3. Gli associati si impegnano ad agire con diligenza e in conformità alle normative nazionali, regionali e comunitarie vigenti.

Art. 2 – Competenza e aggiornamento

  1. Gli iscritti si impegnano a mantenere e sviluppare le proprie competenze attraverso l’aggiornamento continuo.
  2. È dovere del professionista rifiutare incarichi per i quali non possiede adeguata formazione o esperienza.

Art. 3 – Relazione con l’utente e la persona assistita

  1. Il professionista deve ispirare la relazione con l’utente al rispetto, all’ascolto, alla riservatezza e alla centralità della persona.
  2. È fatto obbligo mantenere il segreto professionale su ogni informazione acquisita nell’ambito dell’attività.
  3. Il professionista si astiene da ogni forma di discriminazione o abuso.

Art. 4 – Benessere animale

  1. L’operatore specializzato ha il dovere di rispettare in ogni momento l’integrità fisica e psicologica del cane di assistenza.
  2. L’addestramento deve essere svolto con metodi non coercitivi, scientificamente fondati e basati sul rinforzo positivo.
  3. Ogni condotta che possa arrecare danno fisico o psicologico all’animale è eticamente e deontologicamente inaccettabile.

Art. 5 – Rapporti con colleghi ed enti

  1. I rapporti tra iscritti devono ispirarsi a correttezza, rispetto reciproco e collaborazione.
  2. È vietata ogni forma di concorrenza sleale o denigrazione.
  3. Il professionista collabora con enti pubblici e privati con spirito costruttivo e responsabilità.

Art. 6 – Pubblicità e comunicazione

  1. Ogni comunicazione verso l’esterno deve essere trasparente, veritiera e non ingannevole.
  2. È vietata la pubblicità comparativa o che generi aspettative non realistiche.
  3. Il professionista è tenuto a tutelare l’immagine dell’Associazione nelle sue attività pubbliche.

Art. 7 – Violazioni e sanzioni

  1. La violazione del presente Codice comporta l’apertura di un procedimento disciplinare da parte dell’Organo di Garanzia e Disciplina.

2.       Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste e graduate dal successivo Art. 9, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

  1. Il procedimento garantisce il contraddittorio e il diritto alla difesa.

Art. 8 – Entrata in vigore e aggiornamenti

  1. Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
  2. Eventuali modifiche devono essere approvate con delibera assembleare.

Art.9- Sanzioni disciplinari e criteri di graduazione  
1. Le violazioni del Codice di condotta e deontologico sono valutate secondo i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, tenendo conto della gravità della condotta, dell’eventuale danno o rischio arrecato agli utenti, agli animali, all’Associazione o alla professione, del grado di colpa, della recidiva e della condotta successiva alla violazione.
2. Per violazioni lievi, occasionali e prive di conseguenze pregiudizievoli può essere disposto il richiamo verbale, con annotazione interna del provvedimento.
3. Per violazioni non lievi, per la reiterazione di infrazioni già oggetto di richiamo o per comportamenti contrari ai doveri di correttezza, trasparenza, aggiornamento professionale e collaborazione con l’Associazione può essere disposto il richiamo scritto o la censura.
4. Per violazioni gravi, per recidiva, per uso improprio del nome, dei segni distintivi o dell’attestazione associativa, per condotte idonee a compromettere la tutela dell’utente o il prestigio dell’Associazione, può essere disposta la sospensione temporanea dall’Associazione per un periodo da 15 giorni a 6 mesi, salvo diversa previsione statutaria.
5. L’espulsione è disposta per violazioni di eccezionale gravità o reiterate, per dichiarazioni o documentazione false rese all’Associazione, per comportamenti fraudolenti o gravemente lesivi degli utenti, degli animali o dell’Associazione, nonché in caso di persistente inosservanza dei provvedimenti disciplinari.
6. Prima dell’adozione di una sanzione l’associato riceve contestazione scritta degli addebiti e un termine non inferiore a 15 giorni per presentare memorie o chiedere di essere ascoltato. Il provvedimento è adottato dall’Organo di Garanzia e Disciplina con decisione motivata e viene comunicato all’interessato con modalità idonea a provarne la ricezione.

 

Versione aggiornata approvata dall’Assemblea in data 20/08/2026

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